La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), tra le altre cose, ha previsto – al comma 135 – una agevolazione per i datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine.
La legge n. 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’ASpI; con la nuova disposizione legislativa, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.
Si pone, a questo punto, il problema di che cosa accade se l’assunzione a tempo indeterminato avviene a distanza di qualche mese (sempre all’interno dei sei dalla cessazione). La dizione letterale della norma “con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, al primo periodo, le parole – nei limiti delle ultime sei mensilità – sono soppresse”, non sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione.
E’, in ogni caso, auspicabile un chiarimento dal parte del Dicastero del Lavoro e dell’INPS.