L’INPS, con il messaggio n. 14870 del 20 settembre 2013, fornisce le indicazioni per la presentazione della richiesta del pagamento, da parte delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, per la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera b) legge 28.06.2012 n. 92).
Di seguito il testo della circolare INPS:
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 20-09-2013 Messaggio n. 14870 | |
OGGETTO: | articolo 4, comma 24, lettera b) legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati – indicazioni per la presentazione della richiesta del pagamento da parte delle strutture eroganti servizi per l’infanzia. |
Come è noto, le disposizioni normative in oggetto hanno istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015 nuove misure volte a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di prestazioni orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro i successivi undici mesi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Ai sensi del suddetto decreto del 22 dicembre 2012, le madri lavoratrici, per accedere ai benefici di cui trattasi, hanno presentato domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella circolare n. 48 del 28 marzo 2013 e nel bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale in data 14 giugno 2013.
Le madri lavoratrici che hanno scelto il beneficio del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati hanno indicato, altresì, la struttura erogante servizi per l’infanzia (da ora “asilo nido”) nella quale hanno iscritto il proprio figlio, tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale in data 28 giugno 2013.
L’Inps comunicherà agli “asili nido” interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna.
A seguito di tale opzione l’INPS provvederà direttamente al pagamento delle strutture secondo le istruzioni di seguito riportate.
Il pagamento delle rette scolastiche sarà corrisposto direttamente dall’ INPS agli “asili nido” fino ad un massimo di 300,00 euro mensili per ogni mese di contributo concesso alla madre lavoratrice beneficiaria e per un massimo di sei mesi.
Il suddetto pagamento sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell’invio all’ufficio prestazioni a sostegno del reddito della sede provinciale INPS territorialmente competente, da parte degli “asili nido”, di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati:
• il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
• il numero di mesi di servizio fruiti;
• il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Si evidenzia che gli “asili nido” sono tenuti a sottoscrivere ed inviare, unitamente alla fattura, presso l’ufficio prestazioni a sostegno del reddito, della sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento, allegato al presente messaggio (all. 1), e disponibile anche sul sito www.inps.it (percorso: home>informazioni>prestazioni a sostegno del reddito>voucher baby sitting-asili nido). Si specifica, inoltre, che gli “asili nido” dovranno rilasciare singola fattura per ogni minore la cui madre risulti assegnataria del beneficio in oggetto. Tale fattura potrà essere emessa con cadenza mensile per ogni mese di fruizione dell’asilo da parte del minore, ovvero in forma unica per tutte le mensilità di beneficio, a conclusione della fruizione dello stesso.
Gli “asili nido” dovranno, altresì, corredare la suddetta fattura di apposita dichiarazione, allegata al presente messaggio (all. 2) della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
In mancanza della documentazione sopra citata, l’Istituto non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all’effettiva fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 5 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 n. 37 ha precisato che il pagamento diretto agli “asili nido” prescelti deve essere effettuato fino a concorrenza dell’importo di € 300,00. Tale contributo, pertanto, è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti.