Con sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente assente per malattia provocata dall’azione di mobbing che il datore di lavoro esercita nei suoi confronti con sanzioni disciplinari spropositate, richiami ingiustificati e visite fiscali “a raffica”.
La Suprema Corte sottolinea come, in casi del genere, il licenziamento non possa essere efficace qualora l’assenza sia “imputabile alla responsabilità del datore di lavoro” e nemmeno se l’assenza del lavoratore per malattia supera il periodo di comporto.