Con sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, la Cassazione ha affermato che il demansionamento non può essere giustificato semplicemente con l’esigenza di evitare il licenziamento.
La Suprema Corte, riprendendo quanto detto dalla Corte di appello, osserva che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”.