La Corte di Cassazione con sentenza n. 24588 del 31.10.2013 ha confermato il licenziamento,
per giusta
causa, della cassiera di un supermercato che utilizzava la “Carta punti” caricandoci su la spesa dei clienti privi della tessera fedeltà, respingendo il ricorso della dipendente contro il diniego di reintegro stabilito dalla Corte di appello di Catania.
Per la Suprema corte i giudici di merito, correttamente, hanno proceduto “ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club Sma per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 88 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004”.
Il comportamento della cassiera, “oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario”.
Bocciata, dunque, la doglianza della cassiera che lamentava la mancata affissione del codice disciplinare. Per Piazza Cavour, la Corte territoriale “facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7 -1° comma – della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
Neppure sono state accolte le censure relative alla gravità della sanzione irrogata, in quanto in Appello è stato valutato proprio questo aspetto tenendo conto sia della “reiterazione della condotta vietata” sia della proporzionalità della sanzione “in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera”.
Avv. Pietro Cotellessa