Con sentenza n.25734 del 15 novembre 2013 la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha rigettato il ricorso promosso da una grande azienda di trasporti italiana contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che dichiarò il diritto all’assunzione di un’aspirante Capo Servizi treno a far data dal 05.05.2004, condannando la parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni contrattualmente dovute dalla data anzidetta sino a quella della pronuncia, oltre alla rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
La controversia è nata da un giudizio di inidoneità dell’azienda a svolgere le mansioni anzidette di una candidata che aveva superato tutta la selezione per l’assunzione, ma che era stata giudicata inidonea esclusivamente per insufficienza della statura, fissata in m. 1,60 dal bando di concorso.
I Giudici sono stati chiamati a valutare, quindi, la legittimità del criterio richiesto. In tal senso hanno ritenuto che non vi fosse funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni, mediante l’accertamento delle stesse e verificato che l’attività richiesta potesse essere svolta anche con una statura inferiore a quella indicata nel bando.
Hanno altresì ritenuto sussistere un carattere indirettamente discriminatorio di un limite di statura (m. 1,60) uguale sia per gli uomini che per le donne.
Per questi motivi la Corte ha deciso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Avv. Pietro Cotellessa